STATUTO ASSOCIAZIONE

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    Statuto dell'Associazione
    ALLIANCE OF GUARDIAN ANGELS ITALIA inc.
    Sede di Cagliari ( Italy )
    CAPO I
    PRINCIPI GENERALI
    Art. 1 (denominazione )
    E’ costituita l’Associazione denominata “ Alliance of Guardian Angels Italia - Sede di “Cagliari”

    Art.2 (sede e durata)
    L'Associazione ha sede a Cagliari in via del pozzetto n°10
    La durata dell'organizzazione è illimitata.
    Art.3 (Carattere e finalità dell'Associazione)
    L'organizzazione è retta dalle norme del presente statuto, dalle vigenti norme in materia di organizzazioni di volontariato, dalle altre norme di legge applicabili.
    L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere solidaristico e democratico, è apartitica e aconfessionale.
    L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle attinenti le anzidette finalità, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
    Gli aderenti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che nei confronti dei terzi, nonché‚ sono tenuti all'accettazione e rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti organizzativi interni.
    L'organizzazione potrà aderire ad altre organizzazioni, circoli, coordinamenti aventi scopi analoghi o affini, nonché‚ partecipare ad enti sociali e umanitari.
    Art. 4 (Scopi dell'Associazione)
    L'organizzazione persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale.



    L'organizzazione si propone di fornire un sostegno morale e materiale ai cittadini nella tutela della sicurezza e della serenità della vita quotidiana e di accrescere la solidarietà il senso civico e democratico e la tolleranza nella società.
    L'Associazione si propone pertanto di promuovere attività di assistenza e solidarietà ai cittadini.
    Tali finalità si concretizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti forme:
    1. Assistenza ai poveri, agli emarginati, agli extracomunitari, ai tossicodipendenti, ai disadattati e ai bisognosi in genere;
    2. Servizio di accompagnamento e assistenza nel traffico cittadino alle persone anziane con difficoltà di deambulazione;
    3. Pulizia dei luoghi di incontro pubblico (giardini, parchi, etc.) attraverso la raccolta, anche differenziata, di carta, rifiuti, organizzazione della raccolta del materiale riciclabile, sensibilizzazione sul minore spreco energetico e salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale;
    4. Assistenza ai cittadini ad es. nelle stazioni ferroviarie, metropolitane, negli scali aeroportuali etc, per il disbrigo delle operazioni di carico e scarico bagagli, oppure per il servizio di accompagnamento;
    5. “Servizio cortesia”, di assistenza e di solidarietà, nelle manifestazioni pubbliche e sui mezzi pubblici ( tram, autobus, metropolitana etc. )
    6. Attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o comunque in difficoltà, e di sensibilizzazione verso i diritti degli animali;
    7. Attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità attraverso la presenza deterrente sul territorio e la sensibilizzazione democratica dei cittadini e delle istituzioni;
    8. Attività di lotta all’intolleranza e alla discriminazione in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale;
    9. Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e orientamento per gli emarginati sociali e per tutte le categorie che trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale ed economica.
    L'organizzazione intende anche dare impulso ad attività culturali quali l'organizzazione di convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, programmi radiofonici e televisivi, anche pubblicitari, realizzazione di siti su Internet, etc.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività senza fini di lucro:
    1. Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari;
    2. Attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
    3. Attività di formazione: corsi di formazione per la sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di solidarietà sociale, di democrazia, di tolleranza;
    4. Attività editoriale: pubblicazione di volantini, periodici, libri, atti di convegni etc.;
    5. Attività in campo ecologico per la sensibilizzazione popolare sulla salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale.
    L'organizzazione potrà quindi svolgere le attività di volontariato sia mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
    Pur nell'assenza di alcuno scopo lucrativo, l'organizzazione potrà esercitare attività produttive (anche di servizi) e commerciali marginali ed occasionali al fine di trarre risorse economiche per il loro finanziamento e per il raggiungimento dei fini solidaristici.
    L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

    Capo II
    ORGANIZZAZIONE

    Art. 5 (Organi sociali)
    Sono organi sociali:
    l’Assemblea degli aderenti;
    il Consiglio Direttivo ;
    il Coordinatore (chapter laeder);
    il Collegio dei Revisori dei conti;
    il Collegio dei Probiviri
    L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

    Art. 6 (Aderenti)
    Possono aderire all'Associazione, cittadini italiani, stranieri e apolidi, di sentimenti solidaristici e comportamenti democratici, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà e che si impegnino ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito dell'organizzazione.
    Gli Associati devono svolgere tutte le attività concordate secondo le finalità dell'organizzazione, in modo particolare, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
    Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
    Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che:
    siano stati condannati per delitto doloso ovvero siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso al momento della richiesta di iscrizione;
    abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione o in violazione delle norme dello statuto nazionale, del presente statuto e di ogni regolamento organizzativo interno, ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico, e comunque abbiano portato nocumento all'immagine dell'organizzazione.
    L'ammissione degli aderenti avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo, documentando le proprie generalità e il possesso dei requisiti sopra esposti, la propria integrità morale e capacità psico-attitudinali, il tempo che si intende mettere a disposizione per l'attività dell'organizzazione, l'impegno a rispettare lo statuto nazionale, il presente statuto cittadino e ogni regolamento organizzativo interno.
    Quando gli elementi prodotti dall'aspirante non siano ritenuti sufficienti per deliberare l'ammissione, si può invitare il medesimo ad un colloquio ed eventualmente proporgli la partecipazione gratuita ad un corso di formazione.
    Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione.
    Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
    In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione e` sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

    Art. 7 (Assemblea)
    L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
    L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
    provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
    delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    delibera sulle modifiche al presente Statuto;
    delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
    delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
    Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
    Per la nomina del Consiglio Direttivo, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
    Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
    L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

    Art. 8 (Convocazione dell'assemblea)
    L'assemblea è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno due consiglieri.
    L’assemblea è validamente costituita ed è in grado di deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
    In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
    L’assemblea è convocata mediante affissione dell’avviso presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione, ovvero a mezzo posta o con lettera raccomandata, inviata almeno cinque giorni prima o a mezzo fax ovvero posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare.
    L'Assemblea è validamente costituita ed è in grado di deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza semplice, il voto è palese e per alzata di mano.

    Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)
    L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 a un massimo di 5. Questi membri sono sempre il Coordinatore, definito a livello internazionale Chapter Leader,, il Vicecoordinatore, il Responsabile Operativo e, se il numero è di cinque, anche due Consiglieri.
    I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
    Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
    Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
    Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei Soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
    Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
    Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
    la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
    la nomina del Coordinatore, del Vicecoordinatore e del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
    l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
    la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
    l’adozione di sanzioni disciplinari nei modi previsti dal presente statuto.
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
    Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore.
    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
    Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
    Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda i cinquemila euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
    Il Consiglio Direttivo si può avvalere dell’ausilio di un Comitato Scientifico, da costituire all’uopo, con funzioni consultive. La composizione del Comitato è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e può comprendere anche persone non aderenti all’Associazione, in virtù delle loro particolari competenze tecniche.

    Art. 10 (Il Coordinatore)
    Il Coordinatore, o Chapter Leader, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi consiglieri e dura in carica cinque anni. E’ rieleggibile. Dirige l'Associazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio.
    Convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
    Al Coordinatore spetta la firma degli atti sociali, convenzioni e contratti che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi.
    In caso di dimissioni o di impedimento, il Vicecoordinatore svolge le funzioni del Coordinatore.

    Art. 11 (il Vicecoordinatore)
    Il Vicecoordinatore viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e fa le veci del Coordinatore nei casi di sua assenza, assumendone le funzioni.

    Art. 12 (Il Responsabile Operativo)
    Il Responsabile Operativo, eletto in seno al Consiglio Direttivo, svolge la funzione di Responsabile dei Servizi e coadiuva il Coordinatore e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

    Art. 13 (I Revisori dei conti)
    Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci . Il collegio si compone di tre membri che durano in carica cinque anni.
    L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
    I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
    I Revisori dei conti sono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti anche tra i non aderenti, avuto riguardo alla loro competenza.
    Il collegio dei revisori dei conti elegge un Coordinatore al suo interno.

    Art. 14 (Collegio dei probiviri)
    Il collegio dei probiviri, composto da tre membri scelti anche tra i non aderenti all’Associazione ma noti per la loro rettitudine e probità morale, può essere, su delibera dell’Assemblea, nominato dall’Assemblea stessa per cinque anni.
    Esso esercita funzioni di arbitrato e di controllo nell'ambito dell'organizzazione.
    Agisce per dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto nazionale e locale.
    Il Collegio dei probiviri è inoltre competente a giudicare in seconda istanza sull’adozione di sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo a carico di singoli aderenti all’Associazione, su richiesta dell’interessato.
    Il collegio dei probiviri elegge al suo interno un Coordinatore del collegio stesso.


    CAPO III
    CONTROLLO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    Art. 15 (Sanzioni disciplinari)
    In considerazione della peculiarità e della particolare delicatezza dei compiti svolti dall’Associazione ogni aderente è tenuto alla scrupolosa osservanza dei principi dell’Associazione, pena l’adozione di sanzioni disciplinari.
    Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
    rimprovero;
    censura scritta;
    sospensione fino a tre mesi;
    espulsione dall’Associazione.

    Art. 16 (Rimprovero e censura)
    Il rimprovero consiste in un richiamo verbale dell’aderente all’osservanza dei doveri connessi agli scopi dell’Associazione.
    La censura scritta consiste in una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza commessa e si richiama l’aderente all’osservanza dei principi di comportamento dell’aderente censurato.
    Quando l’aderente compie in modo reiterato mancanze che danno luogo a rimprovero o a censura scritta può essere adottata la sanzione della sospensione.
    Gli organi competenti ad irrogare il rimprovero e la censura scritta sono sia il direttivo nella sua collegialità sia il Coordinatore, in via monocratica.
    Prima della irrogazione della sanzione all’aderente deve essere data l’opportunità di fornire le proprie giustificazioni almeno in via verbale.

    Art. 17 (Sospensione)
    Per fatti che vengano considerati di gravità maggiore rispetto a quelli che darebbero luogo ad un rimprovero o ad una censura, ovvero, in caso di reiterazione di comportamenti tali da dare luogo a ripetuti rimproveri o censure può essere adottata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di 3 mesi.
    La sospensione consiste nel temporaneo allontanamento dell’aderente che viene sospeso dalle attività dell’Associazione e dai luoghi in cui le attività vengono svolte.
    La sospensione comporta il divieto per l’aderente di indossare divise, fregi, simboli e segni dell’Associazione durante il periodo di applicazione della sanzione.
    La sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti addebitati.
    L’addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n’è potuto apprendere il verificarsi.
    All’aderente deve essere lasciato un termine non inferiore a gg. 10 dalla comunicazione dell’addebito per fare pervenire giustificazioni e difese scritte.

    Art. 18 (Espulsione)
    La sanzione dell’espulsione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente da dolo o colpa dell’aderente.
    L’espulsione comporta la cancellazione dall’elenco degli aderenti, la restituzione immediata di beni ed effetti dell’Associazione (quali capi di vestiario e altre dotazioni) ed il divieto per l’aderente espulso di utilizzare, indossare o esibire fregi, segni e simboli dell’Associazione.
    La sanzione dell’espulsione viene comminata nell’ipotesi in cui un aderente compia:
    atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell’Associazione;
    atti gravemente lesivi del decoro e del prestigio dell’Associazione;
    fatti costitutivi di reato e/o di delitto non colposo nel corso di attività dell’Associazione;
    atti che comportino grave disservizio nell’organizzazione o nello svolgimento delle attività dell’Associazione;
    atti consistenti nel prendere parte, o manifestare pubblica adesione ad associazioni, gruppi, comitati ed organismi le cui finalità risultino in conflitto con i fini propri dell’Associazione Guardian Angels International.
    L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, corredata di congrua motivazione, e previa contestazione scritta dei fatti addebitati.
    L’addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n’è potuto apprendere il verificarsi.
    All’aderente deve essere lasciato un termine non inferiore a gg. 10 dalla comunicazione dell’addebito per fare pervenire giustificazioni scritte.
    L’aderente può impugnare il provvedimento di espulsione entro il termine di gg. trenta dalla sua comunicazione, avanti il collegio dei Probiviri (ove questo esista), con apposita richiesta scritta, recante i motivi a supporto dell’istanza.
    I Probiviri decidono previa audizione in contraddittorio dell’interessato e del Direttivo dell’Associazione, in persona del Coordinatore o di altro aderente appositamente delegato dal Direttivo, e nella misura in cui lo ritenga utile, necessario o rilevante, previa audizione di testimoni e persone informate sui fatti, ovvero previo esame di documenti e/o visita di luoghi.


    CAPO IV
    Rapporti delle Associazioni affiliate con ALLIANCE OF GUARDIAN ANGELS Inc.
    Art. 19 (Scopo dell’affiliazione)
    L’Associazione Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari chiede l’affiliazione a Alliance of Guardian Angels inc. per poter utilizzare il nome, il logo, i simboli e i marchi e fregi distintivi e quant’altro di pertinenza dei Alliance of Guardian Angels inc. Per affiliazione si intende infatti la concessione dell'assenso e dell'autorizzazione ad impiegare, sino alla cessazione dell’affiliazione stessa, quale denominazione dell'Associazione che intende affiliarsi ovvero all'interno della denominazione dell'Associazione che intende affiliarsi espressioni quali “Alliance of Guardian Angels inc. – Sede di “Cagliari ” o più semplicemente “Guardian Angels Cagliari” ovvero una traduzione in altra lingua delle stesse espressioni, ovvero l'impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l'autorizzazione all'impiego di fregi simboli e/o segni distintivi dell'Associazione Guardian Angels Italia , ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.

    Art. 20 (Condizioni di affiliazione)
    Al fine di ottenere l’affiliazione a Alliance of Guardian Angels Inc. l' associazione Alliance of Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari
    dichiara di riconoscersi negli scopi e nelle finalità dell'Associazione Alliance of Guardian Angels Inc. ed assume esplicitamente e formalmente l'impegno di attenersi a tali scopi e finalità;
    riconosce esplicitamente e formalmente la più ampia potestà di controllo e di natura disciplinare da parte dell'Associazione Alliance of Guardian Angels Inc. in ordine ad ipotesi di violazione degli scopi e delle finalità già accettate. Inoltre riconosce il potere di Alliance of guardian Angels Inc. di ritirare l'affiliazione e con essa l'autorizzazione all'uso della denominazione di fregi, simboli e segni distintivi.
    L’affiliazione di Alliance of Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari a Alliance of Guardian Angels Inc. non ha mai durata superiore a un anno, e può venire rinnovata di anno in anno, o per periodi più brevi, da parte del Consiglio direttivo di Alliance of Guardian Angels Inc, su proposta del Coordinatore, in seguito a richiesta scritta di Alliance of Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari. La nuova concessione dell’affiliazione, di durata annuale o più breve, deve sempre avvenire per iscritto; in sua mancanza la affiliazione decade.
    Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari accetta che la concessione dell'affiliazione sia subordinata alla verifica della conformità dello statuto e/o delle modifiche statutarie allo schema e ai principi fondativi dell'Associazione e alla comunicazione dell'avvenuta omologazione dello statuto mediante raccomandata A.R.
    Ogni successiva modifica dello statuto già omologato dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte dell'Associazione Guardian Angels International ed autorizzata mediante nulla osta comunicato a mezzo raccomandata A.R.


    Art. 21 (Altri obblighi della associazione affiliata)
    Guardian Angels Italia – sede di Cagliari, pena la revoca dell’affiliazione, accetta di osservare l’obbligo di:
    versare un contributo annuale di affiliazione che verrà fissato, nella cifra, nei tempi e nei modi, a cura del Consiglio direttivo di Guardian Angels International;
    redigere mensilmente dettagliata relazione scritta sulle attività svolte e spedirlo a Guardian Angels International;
    informare gli organi dell’Associazione Guardian Angels International, a seguito di richiesta espressa in qualsiasi forma dagli stessi, in merito allo svolgimento dell’attività;
    mantenere sempre e comunque una linea di condotta conforme ai principi statutari;
    consentire a Guardian Angels International di visionare in qualunque momento, in seguito a richiesta espressa sotto qualunque forma, lo stato finanziario e patrimoniale dell’Associazione;
    uniformarsi alle direttive e alle richieste del Consiglio direttivo e del Coordinatore di Guardian Angels International, in qualunque modo espresse.


    Art. 22 (Osservanza dei principi fondativi dell’Associazione)
    Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari, pur nel rispetto della sua piena autonomia e responsabilità organizzativa e patrimoniale, ha il dovere di osservare i principi fondativi di Guardian Angels International, nei quali ha dichiarato di riconoscersi, e di informare gli organi dell’Associazione Guardian Angels International, a seguito di richiesta espressa in qualsiasi forma dagli stessi, in merito allo svolgimento attuale dell’attività.
    Il compimento di atti che comportino una violazione di tali principi (e tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spirito solidaristico, lo spirito democratico, il rispetto per le diversità etniche, razziali, sessuali e religiose, i principi di non violenza, la collaborazione con Guardian Angels International, il rispetto per i suoi membri e il conformarsi alle sue decisioni) comporterà la revoca dell’affiliazione.

    Art. 23 (Procedimento di revoca dell’Affiliazione)
    Nel caso in cui Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari compia atti che integrino una violazione dei principi fondativi dell’Associazione, ovvero ometta il versamento della quota annuale di affiliazione, ovvero ometta di trasmettere la relazione mensile o la trasmetta incompleta, ovvero ponga in essere atti tali da pregiudicare il prestigio dell’Associazione Guardian Angels International o di altra Associazione affiliata, ovvero non collabori come richiesto con l’Associazione Guardian Angels International o non si conformi alle sue decisioni, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Guardian Angels International provvederà a contestare il fatto a Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari mediante addebito scritto da inviare a mezzo Raccomandata AR o fax o posta elettronica presso la sede di Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari entro tempi ragionevolmente brevi dal verificarsi del fatto, ovvero dal momento in cui del fatto si è potuta avere notizia.
    A Guardian Angels Italia – sede di Cagliari è dato un termine non superiore a 10 giorni per inviare a mezzo Raccomandata AR le proprie giustificazioni e le proprie difese scritte.
    Il Direttivo dell’associazione Guardian Angels International deciderà autonomamente sulla revoca, ammettendo, se lo riterrà utile, necessario e rilevante ai fini del decidere l’audizione di testimoni e persone a conoscenza dei fatti, nonché l’esame e la produzione di atti e documenti, ovvero l’esame di oggetti e la visita di luoghi.
    La revoca comporta il divieto di usare il nome e il logo dei Guardian Angels o nomi e loghi simili, le espressioni, i fregi, i simboli ed i segni distintivi dell’Associazione.
    In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterate violazioni, o comunque di una situazione che pregiudichi il corretto svolgimento delle attività da parte dell’Associazione Guardian Angels Italia – Sede di Cagliari, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Alliance of Guardian Angels Inc potrà disporre con effetto immediato, a titolo cautelare e sino alla decisione definitiva, la sospensione di ogni autorizzazione conseguente alla concessione dell’affiliazione, oppure la nomina di un commissario pro tempore che determini lo svolgimento dell’attività dell’Associazione affiliata, ai fini di tutelare il prestigio dell’Associazione Guardian Angels Inc. Tale decisione del Direttivo di Guardian Angels Inc verrà comunicata con Raccomandata AR o con fax o con posta elettronica.

    CAPO VII
    GESTIONE AMMINISTRATIVA

    Art. 24 (Rendicontazione economica consuntiva e preventiva)
    Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposta una rendicontazione consuntiva e preventiva.
    Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della rendicontazione consuntiva dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
    Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della rendicontazione preventiva del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
    Le rendicontazioni debbono restare depositate presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

    Art. 25 (Avanzi di gestione)
    All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
    L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    Art. 26 (Libri della Associazione)
    Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.
    I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

    Art. 27 (Patrimonio ed entrate dell'Associazione)
    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
    Per l'adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti entrate:
    dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
    da donazioni, sovvenzioni e versamenti provenienti da privati o da pubbliche istituzioni;
    dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
    degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
    Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di adesione all'Associazione.
    I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
    Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne` per successione a titolo particolare ne` per successione a titolo universale, ne` per atto tra vivi ne` a causa di morte.
    L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".
    Art. 28 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
    In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
    Art. 29 (Clausola compromissoria)
    Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
    L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, preferibilmente; in mancanza di accordo l’arbitro sarà il Coordinatore di Alliance of Guardian Angels Inc o persona da lui designata.

    Art. 30 (Norma transitoria)
    Fino allo svolgimento delle prime elezioni e comunque entro il termine di anni 5 dalla data di costituzione della Associazione, su unanime deliberazione di tutti i promotori, il Consiglio Direttivo di Guardian Angels Italia – sede di Cagliari è costituito dalle persone dei Sigg.ri:
    -Salvatore Giglio (Chapter Leader)
    -Giuditta Cardia (Presidente)
    -Corrado Ritano (Responsabile operativo)
    -Sylvia Caria (segretaria)
    -Lorenzo Cardia (membro)
    Art. 31 (Rinvio)
    Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.
    Il presente Statuto non potrà venire modificato in alcun modo senza previo consenso scritto di Alliance of Guardian Angels inc.

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